IL PDP PUO’ DEVE ESSERE VISIONATO A CASA PRIMA DELLE FIRMA.

Ecco la legge.

Il Decreto Legislativo 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, riguarda la trasparenza e la pubblicità dell’attività amministrativa. Nelle scuole si applica ogni volta che un atto amministrativo (come il PDP) riguarda dati personali di un minore e diritti della famiglia.

Ora, veniamo al punto.

Il documento:

deve essere redatto con la partecipazione della famiglia;

non può essere imposto come un modulo già chiuso;

e deve poter essere visionato prima della firma, per assicurare il consenso informato.

La scuola può oscurare nomi dei docenti, ma non può negare la consegna del documento, perché il contenuto riguarda direttamente il minore e rientra nei diritti di accesso ai dati personali (artt. 15–22 del GDPR e art. 7 del D.Lgs. 196/2003).

In breve:

✅ il genitore può chiedere copia del PDP prima di firmarlo;

✅ la scuola deve concedere tempo per la visione;

✅ il PDP può uscire dalla scuola, su richiesta del genitore;

🚫 la scuola non può obbligare a firmarlo “subito” o “in sede”.

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