Qui di seguito viene riportata la normativa per l’esame Patente di guida nei soggetti con diagnosi di Dislessia, si consiglia di stamparla e portarla presso la sede della scuola automobilistica.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 – 00157 ROMA
Prot. 98013/23.03.05
Roma, 25 ottobre 2007
Uffici provinciale del Dipartimento dei Ai Direttori dei SIIT – Trasporti
trasporti terrestri Loro sedi
Loro sedi
Al Direttore del SIIT per il Provincia autonoma di Bolzano
Lazio, Abruzzo e Sardegna Ripartizione traffico e trasporti
Roma Via Crispi, 8
Bolzano
Regione siciliana Provincia autonoma di Trento
Assessorato turismo comunicazione e trasporti Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni Motorizzazione civile
Palermo Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c.
UNASCA CONFEDERTAAI
Piazza Marconi, 25 Via Laurentina, 569
Roma Roma
Oggetto: Esame orale di candidati al conseguimento della patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A e B da parte di candidati affetti da dislessia.
L’Associazione italiana dislessia ha rappresentato alla scrivente amministrazione che le attuali disposizioni in materia di accesso all’esame di teoria informatizzato tramite il sistema di lettura vocale dei quiz discrimina i soggetti affetti da dislessia.
Infatti, dal combinato disposto del paragrafo 1.4 della circolare A28 del 28 novembre 2000 e del paragrafo 2 della circolare 15175 del 6 luglio 2006, i candidati affetti da dislessia, per poter richiedere, durante la seduta d’esame, l’ascolto dei files audio, devono produrre, all’Ufficio Motorizzazione civile “una certificazione medica dalla quale risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti ed un certificato della Commissione medica locale che attesti che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida”.
Fa tuttavia rilevare l’Associazione istante che la dislessia è un disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia) e che, per definizione, tale diagnosi esclude quella di insufficienza mentale. Tale specificazione è stata confermata anche dal Ministero della salute, cui questa Direzione ha chiesto un parere in merito.
Sulla base di quanto sopra, si ritiene di poter modificare le disposizioni indicate nelle citate circolari, per cui i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B affetti da dislessia potranno fruire dei files audio durante la prova di teoria, allegando alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all’art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Sergio Dondolini
Mio figlio è DSA, gli hanno rilasciato la patente B, ma perchè la durata di DUE ANNI? per me è una discriminazione. Rischia addirittura di non essere preso a Lavorare perchè si pensa a un ragazzo disabile.